“Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 102: Aggiornamento normativo”

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Dott.ssa Cristina Corniello (E.L.T.I.)

 

Il contesto normativo 

Il decreto legislativo 102/2025, entrato in vigore il 19 luglio 2025, nasce dalla fisiologica esigenza di integrare e modificare il D.Lgs. 18/23, attuativo della direttiva UE 2020/2184 recante disposizioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, chiarendone il quadro normativo.

Le novità introdotte dal decreto 

Le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18/23 sono riportate in 25 articoli e 9 allegati tecnici aggiornati rispetto alla normativa precedente e vanno a rafforzare il sistema di tutela della filiera idropotabile seguendo la logica della prevenzione, trasparenza e rafforzamento delle responsabilità a carico dei gestori.

 

Le principali e sostanziali modifiche/integrazioni riguardano in modo specifico: 

 

  1. la nozione di “gestore idro-potabile” viene modificata includendo gli operatori privati del settore alimentare che si approvvigionano da fonti proprie (art. 1 D.Lgs. 102/25 che modifica l’art. 2 del D.lgs 18/23  lettera n);
  2. l’allegato I parte D, riguardante i parametri Legionella e Piombo, viene esplicitamente indicato all’art 5 comma 3 del decreto 18/23 quali valori di parametro da rispettare al punto di consegna e da mantenere nel punto di utenza all’interno dei locali pubblici e privati (art.4 comma 1 punto c, D.Lgs. 102/25 che integra l’art.5 comma 3);
  3. per i materiali che entrano in contatto con l’acqua potabile (materiali, tubazioni, filtri, reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi – ossia i ReMaF-, ecc.)  vengono introdotti requisiti specifici, con criteri più severi di fabbricazione, di adeguatezza delle sostanze di partenza ed obblighi di dichiarazioni di conformità con relativa marcatura UE (art. 9 D.Lgs. 102/25 che sostituisce l’art. 10 D.Lgs.18/23 ; art 10 D.Lgs. 102/25 che sostituisce l’art. 11 D.Lgs 18/23);
  4. sono oggetto di aggiornamento i parametri chimici per il gestore idro-potabile : molti valori rimangono invariati rispetto al D. Lgs. 18/23, ma si evidenziano tre modifiche sostanziali:
  • a decorrere dal 13 luglio 2026 viene eliminato il parametro “PFAS Totale” e sostituito da criteri più severi e specifici: il nuovo parametro “Somma di PFAS”, che prevede un limite di 0,02 μg/l e che pone l’attenzione su 4 PFAS (PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS); (art 11 comma 1 lett d D.Lgs. 102/25 che sostituisce l’art. 12 comma 9 del D.lgs. 18/23;
  • entro il 12 gennaio 2027 viene aggiunto il nuovo parametro “Acido trifluoroacetico”, con un limite fissato in 10 μg/l. (art 11 comma 1 lett c D.Lgs. 102/25 sostituisce l’art. 12 comma 8 del D.lgs. 18/23);
  • vengono poste le basi per la valutazione della metodologia che sarà utilizzata per misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano (art. 11 comma 1 lettera c D.Lgs. 102/25 sostituisce l’art. 12 l’art.12 comma 8 del D.Lgs 18/23).
  1. per gli Enti Gestori del Servizio Idrico è confermato e specificato l’obbligo di redigere i Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) come strumento di prevenzione primario entro il 12/01/2029. L’Ente Gestore è responsabile della redazione del PSA e dell’istituzione di un team con figure competenti interne ed esterne (ASL, ARPA, ecc.)  per valutare i rischi dalla captazione fino al punto di consegna;  i criteri tecnici per  l’ approvazione del PSA contenuti nell’allegato 6 D.Lgs 18/23 vengono integrati e sostituiti dall’allegato 6 D.Lgs 102/25 applicando il nuovo Rapporto Istisan 25/4 pubblicato a maggio 2025;
  2. viene chiarito l’approccio dinamico alla gestione del rischio anche da parte del GIDI degli edifici e delle strutture prioritarie (Ospedali, Rsa, scuole, ospedali, caserme, strutture ricettive, sportive, ecc) ma anche per aziende che usano acqua propria, tramite:
  • redazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA), o Piani di Autocontrollo eventualmente incorporati negli altri documenti (DVR ex D.Lgs81/08 e piano HACCP) con particolare riguardo alla valutazione del piombo e della Legionella: questi due parametri sono indicati esplicitamente nelle azioni a carattere di obbligo in termini di valutazione e/o controllo minimo a seconda della classe di priorità di appartenenza;
  • nomina formale del GIDI, da integrare alla documentazione.

All’allegato VII vengono confermati e dettagliati gli adempimenti con l’indicazione, per ciascuna classe di Ente Prioritario (di complessità decrescente), delle azioni a carattere di obbligo e quelle a carattere di raccomandazione. 

Viene confermata altresì la data del 12 gennaio 2029 come scadenza temporale per la prima applicazione della gestione del rischio per quanto di competenza;

 

  1. vengono rafforzate le azioni di coordinamento degli Enti AnTeA e CeNSiA dell’ ISS: la piattaforma nazionale AnTeA assume un ruolo potenziato: maggior controllo e trasparenza informativi verso gli utenti, anche Tramite strumenti digitali.
  • il CeNSiA, Centro Nazionale Sicurezza Acque, ha funzioni di controllo: autorizzazione dei  Remaf obbligatoria a decorrere dal 12 gennaio 2036 (art. 10 D.Lgs. 102/25 comma 4 e successivi che modifica l’art. 11 D.Lgs 18/23); ruolo di controllo e coordinamento con il sistema AnTeA per adempiere agli obblighi di informazione all’utente finale.
  • la piattaforma AnTeA costituirà l’iter procedurale per l’approvazione da parte delle Autorità competenti del PSA (allegato VI d.Lgs. 102/25 che integra e modifica il medesimo allegato del D.Lgs. 18/23) inserito dai gestori idropotabili nel sistema AnTeA, riesaminato ogni sei anni e, se necessario, aggiornato. Altresì la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari andrà inserita dai medesimi GIDI nel sistema AnTeA, riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata;

AnTeA, inoltre, contiene l’elenco aggiornato delle norme tecniche di idoneità dei materiali a contatto con l’acqua in apposita area, le procedure per l’autorizzazione di un ReMaF (allegato IX articolo 11 D.Lgs 102/25)  che integra e  modifica il medesimo allegato del D.Lgs. 18/23;

 

  1. le sanzioni riportate all’art. 23 del D. Lgs. 18/03 vengono aggiornate dall’art. 20 D.Lgs 102/25, in particolare quelle riguardanti le violazioni della conformità dei prodotti che entrano a contatto con l’acqua destinata al consumo umano e della conformità dei  RemaF è punita con sanzione da 2000 a euro 20.000.

 

ELTI, da anni, supporta gli amministratori anche nel garantire la sicura potabilità delle acque destinate al consumo umano, attraverso analisi microbiologiche, chimiche e fisiche, campionamenti in loco, consulenza tecnica e assistenza nell’adempimento degli obblighi normativi.

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