Sicurezza degli impianti ascensore: responsabilità e obblighi

 In Certificazione Impianti Ascensori, News

Nell’ambito della sicurezza degli stabili adibiti a luogo di lavoro, la normativa vigente descrive chiaramente gli adempimenti obbligatori e stabilisce le responsabilità civili e penali del Datore di lavoro.

Nello specifico tema che riguarda la sicurezza degli impianti ascensore o piattaforme elevatrici esistono alcuni punti definiti nel DPR 162/99 e s.m. a cui è obbligatori prestare attenzione:

  • Manutenzione dell’ascensore
  • Libretto d’immatricolazione
  • Manovre di emergenza
  • Verifica Periodica
  • Adeguamenti obbligatori
  • Allarmi e dispositivi di comunicazione
  • Procedure in caso di incidenti
  • Verifica Straordinaria

IMPIANTI ASCENSORE / PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI (DPR 162/99 e s.m.)

1. La manutenzione dell’ascensore deve essere affidata con specifico contratto a ditta qualificata e abilitata secondo il decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 37/2008, art. 1 c. 2 lettera f), dotata di assicurazione con adeguati massimali per la responsabilità civile verso terzi e che impieghi tecnici manutentori muniti di patentino (certificato di abilitazione rilasciato dalla Prefettura). Ogni sei mesi la ditta di manutenzione dovrà provvedere ad effettuare la verifica semestrale di controllo dei componenti di sicurezza e principali dell’ascensore e rilasciare documentazione attestante l’esito.

2. Tutti gli ascensori in servizio devono avere un libretto d’impianto che deve essere custodito a cura del proprietario, una copia conforme può essere custodita nel locale del macchinario. Ove non fosse presente deve essere richiesto immediatamente il duplicato. Nella cabina dell’impianto ascensore deve essere presente la targa di portata e la targa di matricola. Anche in questo caso se non presente devono essere ricostruite.

3. La manovra di emergenza per far uscire le persone intrappolate in cabina deve essere eseguita esclusivamente da personale istruito a questo scopo o dai tecnici della ditta di manutenzione. Inoltre dopo un intervento di emergenza l’impianto dovrà essere rimesso in funzione dalla ditta di manutenzione soltanto dopo un accurato controllo.

4. Ogni due anni deve essere effettuata la Verifica Periodica da parte di un Organismo Notificato che, a seguito del sopralluogo dell’ingegnere abilitato, rilascia il verbale di verifica, il quale deve essere attentamente letto per conoscere lo stato dell’impianto ed eventualmente ottemperare al più presto alle prescrizioni impartite incaricando la ditta di manutenzione.

5. L’ottemperanza agli adeguamenti obbligatori e alle eventuali prescrizioni è molto importante per la sicurezza degli utenti che utilizzano l’impianto ascensore e per evitare un eventuale fermo-impianto (sentenza Cassazione n° 4436/17).

6. L’efficienza e l’efficacia del sistema di allarme acustico o del dispositivo di comunicazione bidirezionale di telesoccorso con linea telefonica dedicata, nonché dell’illuminazione della cabina, del locale motore e delle vie di accesso, devono sempre essere garantite. Nel caso di mancato funzionamento deve essere effettuata la segnalazione con la massima tempestività alla ditta di manutenzione.

7. In caso di incidente (anche senza infortunio) deve essere sospeso immediatamente l’esercizio dell’ascensore ed avvisata la ditta di manutenzione e l’Organismo Notificato incaricato delle verifiche periodiche.

LE PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI

Piattaforme elevatrici per disabili sono gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15m/s per il trasporto di persone, nascono nell’ambito della Direttiva Macchine e quindi sono escluse dall’applicazione del capo I del DPR 162/99, ma sono destinatarie delle disposizioni di cui al capo II del DPR 162/99, quindi dovranno essere gestite Datore di Lavoro come gli ascensori.

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