Gli oneri a carico del GIDI – Approfondimento Normativo del D. Lgs. 18/23

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Il contesto normativo e la figura del GIDI

Nell’ambito delle novità sostanziali introdotte dal decreto legislativo 18/2023 troviamo la figura del Gestore Idrico della Distribuzione Interna (GIDI), individuato, all’art.2 comma 1 lett. q, come “il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua”.

L’articolo 4 riporta lo scopo del citato decreto, finalizzato a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano garantendone la “salubrità e pulizia” (assenza di microrganismi e sostanze in quantità tali da rappresentare un pericolo per la salute umana). In tal senso la figura del GIDI assume un ruolo attivo essendo parte della filiera idropotabile che segue il prezioso bene “acqua potabile” dalla fonte di captazione fino al rubinetto dell’utente finale.

Le verifiche svolte da Elti sono finalizzate proprio ad “assicurare il mantenimento dei valori di parametro dal punto di consegna fino al punto di utenza” a tutela della responsabilità dell’amministratore in qualità di Gidi ed a tutela della salute degli utenti finali.

Cosa comporta oggi l’applicazione dell’art. 5 del D. Lgs. 18/23 per il GIDI

L’articolo 5 comma 3 recita che l’amministratore di condominio, in qualità di GIDI, assicura che i valori di parametro, rispettati nel punto di consegna dal gestore idropotabile , siano mantenuti nel punto di utenza interno dei locali pubblici e privati.
Stante al comma 2 del medesimo articolo, che considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi del decreto rispettando i valori di parametro al punto di consegna (contatore), il GIDI è responsabile del mantenimento dei requisiti di potabilità nel tratto della distribuzione interna di competenza.
La tipologia di analisi eseguite da Elti è pertanto mirata al controllo di quei contaminanti che derivino dalle condutture, dai raccordi e dalle apparecchiature che compongono l’impianto idrico interno del condominio di pertinenza del GIDI.

Gli oneri a carico del GIDI continuano al comma 4, del citato articolo 5, poiché in caso si riscontri una non conformità al rubinetto ascrivibile al sistema di distribuzione interno l’amministratore deve adottare le idonee misure per eliminare o ridurre il rischio che le acque non rispettino i valori di potabilità ed informare, per quanto di competenza , gli utenti sui comportamenti da tenere.
A tal proposito l’Ente di Certificazione Elti, con le competenze dei suoi professionisti, fornisce il proprio know how per risolvere in modo ottimale le eventuali non conformità rilevate dalle analisi.
Per l’inosservanza dei provvedimenti oggetto del decreto, sono previste differenti sanzioni amministrative pecuniarie, riportate all’articolo 23; l’accertamento delle violazioni, eventuali prescrizioni e le sanzioni citate sono emesse dalle autorità sanitarie locali territorialmente competenti (art. 23 comma 3).

L’approccio alla sicurezza: l’applicazione dell’art. 6 del D. Lgs. 18/23 per il GIDI

L’approccio alla sicurezza basato sull’analisi del rischio, riportato all’articolo 6, è una delle innovazioni significative del D. Lgs. 18/23. Si tratta di adempimenti che si applicheranno su tutta la filiera idropotabile, ed in particolare nei sistemi di distribuzione interni entro il 12 gennaio 2029 (comma 8) con riesame ad intervalli non superiori ai sei anni, con la comunicazione della valutazione effettuata al sistema AnTeA (anagrafe territoriale dell’acqua).
L’ambito di applicazione prevede, nei sistemi di distribuzione interni, la classificazione degli edifici in prioritari e non prioritari, come riportato nell’allegato VIII del decreto, effettuando la “valutazione e gestione del rischio” (ex art. 9) con “azioni a carattere di obbligo” (es. elaborazione di Piani di Sicurezza dell’Acqua, piani di autocontrollo) ed “azioni a carattere di raccomandazione” (es. manuali di corretta prassi), a seconda della classe di appartenenza.
Con specifico riferimento ai condomìni, questi rientrano nella Classe E, edifici non prioritari, per i quali , le Linee Guida riportate nel Rapporto ISTISAN 22/32, che stabiliscono i principi generali per la valutazione dei rischi nonché gli oneri incombenti sul GIDI, si applicano solo in via di autoregolamentazione.

Tuttavia, le Linee Guida prevedono espressamente il caso in cui nel medesimo immobile “non prioritario” vi siano locali pubblici o privati con attività riconducibili alle classi “prioritarie” (es. studi medici e assimilati): in tal caso se l’impianto idrico è alimentato dal sistema idrico condominiale, le azioni a carattere di obbligo corrisponderanno alla classe di appartenenza del locale specifico (es. il piano di autocontrollo dell’impianto idrico interno dello studio medico) e dovranno dipartirsi dal punto di consegna (contatore) fino al locale specifico, con il coinvolgimento del GIDI.

Il team della Elti, anche in questo ambito, sarà a fianco del professionista per tutti gli eventuali adempimenti a suo carico.

Infine, la violazione delle disposizioni dell’art.9, ossia l’inosservanza dell’implementazione della valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione interno degli “edifici prioritari”, implica la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 23 comma 1 lett. g.

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