Impianto Fotovoltaico: Quali sono gli obblighi a carico del proprietario?

 In News, Verifica Impianti Fotovoltaici

Realizzare un impianto fotovoltaico rappresenta, e ha rappresentato sicuramente, un ottimo investimento. Specialmente per chi ha saputo approfittare del significativo regime incentivante, attivo fino a alla prima metà del presente ventennio circa.
Ma, in questa sede non intendiamo parlare del regime incentivante attualmente in vigore, né di quanto possa essere conveniente realizzare un impianto fotovoltaico.
Vogliamo invece, identificare i controlli cui gli stessi possono essere sottoposti e gli obblighi di legge che derivano dall’essere utenti “attivi”, cioè che immettono energia verso la rete pubblica.

Chi può essere sottoposto a controllo da parte del Gestore Servizi Elettrici?
Il GSE, in proprio o avvalendosi di aziende certificate (dal GSE stesso), effettua controlli su tutti gli impianti fotovoltaici che percepiscono un incentivo o per i quali è stata presentata richiesta di accesso agli incentivi.

La potenza non è discriminante: tutti gli impianti fotovoltaici, di qualsiasi dimensione o tipologia (tetto, terra, pensiline, …), sono potenzialmente soggetti al controllo.

È il Decreto Controlli emanato Il 31 Gennaio 2014 che individua le modalità organizzative ed operative dei controlli, le attività in carico ai vari soggetti coinvolti, gli aspetti degli impianti oggetto di controllo e la lista delle violazioni rilevanti in conseguenza delle quali il GSE può disporre la sospensione o la decadenza degli incentivi, con l’integrale recupero delle somme già erogate.

Il procedimento di controllo del GSE viene notificato con raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata circa 20 giorni prima dell’ispezione. La comunicazione riporta il luogo, la data, l’ora e il nominativo dell’incaricato al controllo. Il titolare dell’impianto o un suo delegato deve essere presente durante l’attività di verifica e deve presentare la documentazione richiesta dal GSE nella suddetta comunicazione. A seguito dell’ispezione viene rilasciato un verbale, sottoscritto dall’incaricato del controllo e dal titolare dell’impianto o dal suo delegato. Il verbale viene trasmesso al GSE e rilasciato in copia anche al titolare dell’impianto o al suo delegato.

È importante sottolineare che il responsabile della correttezza della procedura per l’accesso all’incentivo, resta il titolare dell’impianto fotovoltaico, indipendentemente da chi ha installato l’impianto, chi ha gestito la parte burocratica o la presentazione dell’istanza di richiesta di incentivo.

Quali sono le modalità del controllo eseguito da parte del GSE?

Il controllo sugli impianti fotovoltaici si compone di due fasi distinte:

  • Verifica Documentale;
  • Sopralluogo.

Gravi inadempienze rilevate durante la prima o la seconda fase possono portare indistintamente alla sospensione o alla decadenza degli incentivi, con l’integrale recupero delle somme già erogate.

LA VERIFICA DOCUMENTALE
La verifica documentale riguarda il controllo della documentazione prodotta in fase di allaccio dell’impianto fotovoltaico e presentata per la richiesta di accesso all’incentivo.

IL SOPRALLUOGO
Il controllo mediante sopralluogo, oltre alla verifica della documentazione, avviene fisicamente sull’impianto per verificare che quanto dichiarato sia congruente a quanto installato sull’impianto.

LE CONSEGUENZE PER L’UTENTE DEL CONTROLLO GSE
A seconda della tipologia di inadempienza, il GSE può disporre le seguenti modalità di recupero delle somme già erogate o da erogare:

  • Decadenza della tariffa incentivante con recupero integrale delle somme già erogate;
  • Rideterminazione dell’incentivo con recupero delle somme indebitamente percepite;
  • Ridefinizione della potenza incentivata;
  • Rigetto della richiesta di incentivo.

A questo punto esaminiamo, invece, quali sono gli obblighi per il gestore di un impianto fotovoltaico.

Dal 1 luglio del 2017 a seguito dell’entrata in vigore della delibera AEEGSI 786/2016/R/eel del 22 dicembre 2016, gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 11,08 kWp, connessi alla rete di distribuzione pubblica, sia in bassa che in media tensione, sono sottoposti all’obbligo di verifica periodica del sistema di protezione di interfaccia SPI.

Con quali tempistiche vanno eseguite le verifiche?

  • Entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto;
  • Ovvero entro 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto.

È importante sapere che:
Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro le scadenze previste dalla legge, il gestore ne dà comunicazione al GSE che provvede a:

  • sospendere l’erogazione degli incentivi,
  • sospendere le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato.

Le suddette verifiche devono essere effettuate anche nel caso di sostituzione dei sistemi di protezione di interfaccia per guasto e/o malfunzionamento, dandone poi comunicazione al gestore di rete.

L’invio della comunicazione di avvenuta verifica, da parte dei titolari degli impianti di produzione deve essere eseguita utilizzando un apposito servizio sul portale produttori che e-distribuzione mette a disposizione a partire dal mese di Agosto 2017 proprio per consentire il rispetto degli adempimenti previsti nella deliberazione 786/2016/R/eel.

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