Tutta l’importanza delle Linee Vita e delle relative ispezioni

 In Ispezione Linee Vita, News

Le linee vita sono un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alle quale si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini. Possono essere temporanee o stabili e sono prevalentemente utilizzate per attività di tipo ispettivo e/o piccoli interventi manutentivi che, per motivi di economicità e di tempo, non troverebbero alternativa e verrebbero probabilmente svolte in assenza di protezioni.

Proprio per la notevole importanza che rivestono nella sicurezza degli operatori in quota, le linee vita sono soggette ad ispezioni in grado di accertarne l’affidabilità e il corretto funzionamento prima e durante l’utilizzo. Ci sono in sostanza quattro tipi di ispezioni:

• Ispezioni precedenti il montaggio
• Ispezioni precedenti l’utilizzo
• Ispezioni periodiche
• Ispezioni straordinarie

La normativa di riferimento nazionale (D.LGS 81/08 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) che prevede l’installazione delle linee vita stabilisce che:

ART. 115 – Sistemi di Protezione contro le Cadute dall’Alto

• Nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera A, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione, idonei per l’uso specifico, composti da diversi elementi non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.

• Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

• Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

La normativa UNI 11560 stabilisce, al punto 9, che “un sistema di ancoraggio, che non è stato ispezionato e mantenuto come da indicazioni del fabbricante, deve essere posto fuori servizio”.
La mancanza di ispezioni comporta sia un decadimento della garanzia del prodotto, così come espressamente indicato in tutti i manuali di uso e manutenzione dei prodotti in commercio, che una responsabilità penale dell’amministratore di condominio o del privato in caso di incidenti che potrebbero verificarsi sul coperto.
Tale responsabilità è indicata sia dal D.Lgs 81/08 che, rafforzata dall’odierna Giurisprudenza es: Sentenza Corte di Cassazione IV Sezione Penale n. 42465/2010 – responsabilità penale del privato in assenza di cautela relativa alla sicurezza a seguito di morte del lavoratore assunto.

La materia è altresì regolata da specifiche normative nelle seguenti Regioni: Lombardia; Toscana, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Umbria, Campania, Sardegna, Sicilia. Le restanti Regioni sono in fase di studio per emanare normative al riguardo.

Le linee di ancoraggio, sia flessibili che rigide, permanentemente installate devono essere sottoposte ad ispezione da parte di personale competente con gli intervalli e le modalità indicate dal fabbricante e progettista strutturale secondo quanto stabilito dalla normativa UNI 11560 al punto 9.2.3. Tale normativa stabilisce, inoltre, che le ispezioni devono essere svolte secondo differenti intervalli temporali, in ogni caso non inferiore ai 2 anni dall’installazione per il sistema di ancoraggio e di 4 anni per la struttura di supporto e gli ancoranti.

Al punto 9.2.5 la normativa indica la scheda dei relativi controlli. L’ispezione comprende:
• ispezione dei punti di ancoraggio e verifica del tensionamento delle relative linee;
• controllo dell’integrità dei punti terminali delle linee di ancoraggio;
• controllo degli eventuali assorbitori di energia;
• controllo delle linee di ancoraggio rigide e degli elementi terminali delle stesse: deformazioni permanenti, corrosione dovuta alla ruggine o ad altri agenti contaminanti, fissaggio degli elementi terminali.

I dispositivi di ancoraggio permanenti risultano conformi se corredati dai seguenti documenti:
a) relazione di calcolo di idoneità del supporto;
b) certificazioni del produttore dei dispositivi di ancoraggio;
c) dichiarazione di corretta installazione dell’installatore;
d) manuale d’uso;
e) programma di manutenzione.

Nel caso in cui i suddetti documenti siano disponibili solo in parte, il dispositivo di ancoraggio permanente è conforme solo se corredato da una relazione tecnica di progetto completa dei documenti mancanti, a firma di un tecnico professionista abilitato come previsto dalla normativa vigente. La mancata documentazione del dispositivo di ancoraggio permanente di cui al punto precedente comporta la sua non idoneità all’uso.

ELTI è in grado di effettuare la revisione periodica dei sistemi anticaduta, valida a norma di Legge.

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